Friday, November 02, 2007

Regolamento Didattico del Ateneo di Modena e Reggio Emilia e La Legge Italiana


Reggio Emilia, 30 ottobre 2007


All'on. Fabio Mussi,
Ministero dell'Università e della Ricerca
Piazza J. F. Kennedy n. 20
00144 Roma

Cc. a:

Prof. Gian Carlo Pellacani, Rettore, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Prof. Guido Trombetti, Presidente, CRUI
Prof. Andrea Lenzi, Presidente, Consiglio Universitario Nazionale
Dott.Sergio Zilli, Membro, Giunta di Presidenza, Consiglio Universitario Nazionale
Dott. Marco Merafina, Coordinazione Nazionale Ricercatori Universitari
Esecutivo nazionale ANDU


OGGETTO: Ricercatori Universitari: Obbligo di un numero minimo di ore di didattica?

Nonostante l'ammirevole sviluppo negli ultimi anni dell'autonomia universitaria, della libertà di gestione e di pensiero, non penso che sia una cosa particolarmente positiva che l'Ateneo di Modena e Reggio Emilia nel suo Regolamento Didattico abbia inserito una clausola che prevede l'obbligatorietà di un numero minimo di ore di attività di insegnamento anche per i ricercatori universitari.

Cito, da pagina 18 del Regolamento Didattico:
[http://www.unimore.it/regolamenti/RegolamentoDidattico2007.pdf]

"TITOLO V: Doveri didattici di docenti e ricercatori

Articolo 32: Doveri didattici dei Docenti e dei Ricercatori

1. Le Facoltà, sentiti i singoli Consigli di corsi di studio o Consigli di classe o interclasse, ove istituiti, disciplinano nei loro regolamenti le procedure di attribuzione, anche in considerazione dei diversi ruoli, dei compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico nel corso dell'anno, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato. sentiti i professori di ruolo e i ricercatori interessati.
2. Per i docenti e i ricercatori il Regolamento di Facoltà, nel rispetto delle indicazioni generali fornite al riguardo dal Senato Accademico, prevede, nell'ambito dell'impegno orario complessivo previsto dalla normativa vigente per le attività didattiche, l'obbligatorietà di un numero minimo di ore di attività di insegnamento (lezioni, esercitazioni, ecc.) che devono essere svolte, nel corso dell'anno accademico, anche articolate in diversi moduli di insegnamento di varie tipologie e durata."

Questo è particolarmente inquietante in quanto lo stesso Regolamento Didattico dice da un'altra parte (cito, da pagina 21):

"Approvazione ed entrata in vigore del Regolamento Didattico di Ateneo

[...]

2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore."

Cosa che sembra anomala, particolamente quando teniamo conto che le disposizioni legislative di fatto in vigore su questo punto dicono (cito primo da DPR 382 del 1980:


[http://cnu.cineca.it/notizie04/compiti.htm]

"Art. 32. Compiti dei ricercatori universitari

I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento ed alle connesse attività tutoriali. I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale. Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti. Possono altresì svolgere, oltre ai compiti didattici, di cui al precedente comma, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attività di seminario secondo modalità definite dal consiglio del corso di laurea e d'intesa con i professori titolari degli insegnamenti ufficiali. Possono altresì partecipare alle commissioni d'esame di profitto come cultori della materia. I consigli delle facoltà dalle quali i ricercatori dipendono determinano, ogni anno accademico, gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche. Per le funzioni didattiche il ricercatore è tenuto ad un impegno per non più di 250 ore annue annotate dal ricercatore medesimo in apposito registro. Il ricercatore è inoltre tenuto ad assicurare il suo impegno per le attività collegiali negli Atenei, ove investito della relativa rappresentanza. Le predette modalità sono definite, sentito il ricercatore interessato, dal consiglio del corso di laurea, per quanto concerne le attività didattiche, e, per quanto concerne la ricerca scientifica e l'accesso ai relativi fondi, dal Dipartimento, se costituito, ovvero dal consiglio di istituto nel quale il ricercatore è inserito per la ricerca (22)"

Poi, in seguito cito da Legge 158 del 1987: "Disposizioni urgenti per i ricercatori universitari" che converte il DL 57 del 1987):

"2. I ricercatori confermati possono optare tra il regime a tempo pieno e il regime a tempo definito; il limite massimo di impegno per l'attività didattica previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , è portato rispettivamente a 350 ore ed a 200 ore. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno due mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. L'opzione obbliga il rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio."

Ma la cosa forse più preoccupante mi pare essere il fatto che il suddetto Regolamento Didattico è anche stato - secondo un messaggio con cui questo Regolamento è stato girato l'altro giorno ai colleghi dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia - approvato sia dal Ministero dell'Università e Ricerca che dal CUN!

Cito dal messaggio ricevuto il 25 ottobre 2007 tramite il mailing list "ricercatori" dall'Ateneo di Modena e Reggio Emilia, firmato da Dott.ssa Raffaella Di Toma, Coordinatore delle Segreterie Studenti, Ufficio Post Laurea, Ufficio Ordinamenti Didattici e Team Esse3, Direzione Didattica e Ricerca:

"il Ministero dell'Università e della Ricerca, su parere favorevole del Consiglio Universitario Nazionale, ha approvato le modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo - Parte prima deliberate dai competenti organi accademici nelle rispettive sedute del 24 e 30 gennaio 2007, su proposta della commissione incaricata."

Non mi pare questo un buon esempio di fair play nell'interpretazione "locale" delle norme vigenti a livello nazionale.

O si cambia la legge, o penso che sarà compito del Ministero di chiedere all'Università di Modena e Reggio Emilia di modificare il suo Regolamento Didattico.

Con cordiali saluti


Patrick J. Coppock
Ricercatore Confermato


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